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Maestra di Amalfi condannata a risarcire ex alunna per lesioni colpose

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di EMILIANO AMATO

Maltrattamenti fisici e psicologici: per questi motivi, nel 2015, i genitori di una bambina di Amalfi, frequentante all’epoca la quarta classe della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso”, avevano denunciato la maestra. La Corte di appello di Salerno, nel confermare l’assoluzione della maestra amalfitana per il reato di maltrattamenti, ha accolto, invece, le argomentazioni difensive, riformando la sentenza assolutoria e condannando l’insegnante al risarcimento dei danni per lesioni personali.

I genitori della bambina che al tempo aveva 10 anni, denunciarono comportamenti vessatori e molesti che la piccola subiva durante le ore scolastiche.

A seguito della proposizione della denuncia-querela per fatti concernenti maltrattamenti e lesioni personali, il pubblico ministero aveva avanzato, nel 2016, richiesta di archiviazione reputando insussistenti maltrattamenti e non provabili le lesioni (benchè la presenza in atti di un certificato medico attestante le contusioni subite dalla bambina).

La difesa dell’ex alunna, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Della Monica, presentò opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo un supplemento di indagine. A difendere l’insegnante gli avvocati Arturo Fojo e Francesco Gargano del foro di Napoli.

Il giudice per le indagini preliminari, Sergio De Luca, all’udienza del 1° giugno 2016 accolse la richiesta difensiva ordinava l’escussione di ulteriori testimoni.

Il pubblico ministero, il 10 ottobre 2016, formulò nuova richiesta di archiviazione per le medesime ragioni poste a sostegno della precedente richiesta di febbraio.

La difesa presentò nuova opposizione con cui domandò la formulazione dell’imputazione per i reati di maltrattamenti e di lesioni personali.

Il Gip, con ordinanza del 2 febbraio 2017 ordinò al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione per quei reati.

All’udienza del 25 novembre 2019, all’esito di un giudizio dibattimentale caratterizzato dall’escussione di molteplici testimoni, durato oltre due anni, il dottor Paolo Valiante pronunciò l’assoluzione della maestra ritenendo insussistente il reato di maltrattamenti ed escludendo che il certificato medico, in atti, potesse riscontrare le lesioni subite.

In particolare, il giudice di prime cure, pur dando atto della acclarata capacità testimoniale della bambina e benché il perito — incaricato di verificare l’attendibilità della minore — avesse accertato che l’assenza di condizionamenti familiari sul ricordo conservato dalla piccola, il Tribunale concluse in senso opposto, escludendo la credibilità della minore

A seguito della pronuncia assolutoria, la difesa formalizzò richiesta di appello agli effetti penali sia alla Procura della Repubblica che alla Procura Generale della Repubblica che, però, decidevano di non dar seguito alla richiesta di impugnazione.

Cosicché, la difesa della parte civile propose appello ai soli effetti civili, rimarcando l’innegabile credibilità della bambina, l’assenza di qualunque finalità calunniatoria e, dunque, l’assoluta rispondenza a verità di quanto riferito dalla (all’epoca) bambina oramai maggiorenne.

La Corte di Appello di Salerno, nel confermare l’assoluzione della maestra amalfitana per i reati di maltrattamenti e lesioni personali, ha parzialmente riformato la sentenza, solo ai fini civilistici, derubricando il reato di lesioni volontarie (di cui al capo B) con la condotta meno grave di lesioni colpose (ex art.590 cp), discostandosi dalla richiesta di accoglimento dell’appello della parte civile.

L’insegnante è stata così condannata al risarcimento dei danni per lesioni colpose (da liquidarsi in separato giudizio civile), oltre al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, quantificate in circa 5mila euro oltre iva e cassa.

Le motivazioni entro 90 giorni.

La parziale riforma della sentenza di primo grado restituisce la credibilità alla piccola, messa in discussione per molti anni e per l’affermazione della quale è stato necessario superare due richieste di archiviazione e una sentenza di assoluzione.

redazione
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