di LUCIA LIETO
La Corte dei Conti dice no all’ingresso del Comune di Minori nel Gal della Pesca Approdo di Ulisse, la società consortile a responsabilità limitata, nata con l ’obiettivo di sostenere la filiera ittica locale attraverso un’economia blu e sostenibile nelle aree costiere che vanno da Vietri alla penisola sorrentina, sulla scia del precedente Flag. L’ingresso nella società consortile era stato approvato dalla maggioranza Reale con la delibera di giunta numero 40 dello scorso 28 dicembre 2023, con tre quote di partecipazione di 500 euro, che costituiscono un capitale sociale impegnato di 1500 , con il fine di «progettare, studiare, analizzare e partecipare ai bandi di finanziamenti nell’ambito della pesca nelle aree costiere». Tra gli obiettivi del Gal, attualmente composto da 65 soci, c’è infatti anche l’obiettivo di facilitare l’accesso alle diverse forme di finanziamenti europei, nazionali e regionali.
Secondo la Corte dei Conti, che ha espresso parere sfavorevole all’ingresso nella società, l’Ente non ha però sostenuto la richiesta con un’adeguata e dettagliata analisi sul tipo di società da costituire ed un business plan sull’attività da avviare. Di seguito la motivazione dei giudici della sezione regionale della Corte dei Conti della Campania:
«Ciò posto, deve osservarsi, come già fatto in riferimento alla menzionata operazione deliberata dal Comune di Cetara, che la delibera nulla riferisce, in concreto, sulla società che si intende costituire, né prevede un Business Plan (o orme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa che si intende avviare; né tantomeno contiene considerazioni specifiche circa la capacità dell’ente societario di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Peraltro, non è dato comprendere quali approfondimenti abbia condotto l’Amministrazione al fine di verificare l’affidabilità e attendibilità delle stime effettuate dal FLAG Approdo di Ulisse. (..)
In un quadro così tratteggiato, l’assenza di un piano economico–finanziario rileva anche ai fini del pronunciamento di questa Sezione ex art. 5, comma 3, del TUSP, in quanto non consente di effettuare uno scrutinio effettivo in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica dell’operazione. Inoltre, la mancanza di un piano economico-finanziario e della motivazione analitica in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica dell’investimento societario in esame, a cui si aggiunge la mancanza di un’analisi comparativa delle opzioni gestionali alternative, costituiscono 20 elementi ostativi, che non consentono a questa Sezione, allo stato, di esprimere parere favorevole all’operazione societaria descritta».