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Trasporti marittimi, compagnie navigazione Costa d’Amalfi ricorrono al TAR: «Limitazione accosti illegittima»

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di EMILIANO AMATO

Sono dieci le compagnie di navigazione, di trasporto passeggeri, che hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, avverso l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno, la numero 9 del 24 gennaio 2024, che limita di fatto gli accosti nei porti del Circondario Marittimo di Salerno.

Nello specifico si contestano i limiti di lunghezza imposti per le unità navali da traffico passeggeri per gli accosti in banchina nei Porti di Cetara ed Amalfi e l’introduzione di un intervallo temporale minimo di 5 minuti tra gli accosti (partenza – arrivo) per tutti gli scali portuali.

Le società ricorrenti, tra cui Travelmar, Alilauro, Alicost e Cooperativa Sant’Andrea, leader nel trasporto marittimo in Costiera Amalfitana, titolari di rilevanti collegamenti di Linea, nel Golfo di Salerno e per le isole, in virtù di autorizzazioni marittime, rilasciate dalla Regione Campania, vorranno far valere le proprie ragioni.

Il quadro orario degli accosti regionale, approvato con Decreto Dirigenziale numero 104/2023 ha già definito l’assetto dei servizi marittimi annuali, semestrali e trimestrali, per il biennio 2023/2024.

E le società marittime sono abilitate ad effettuare accosti, nei singoli scali portuali del circondario marittimo di Salerno, con l’impiego  di navigli di lunghezza fino a 36 metri, in virtù di programmazione regionale del trasporto marittimo.

La Capitaneria di Porto di Salerno, tuttavia, per disciplinare il traffico marittimo, nei porti di competenza, ha approvato, un nuovo regolamento che limita gli accosti per gli scali di Cetara (l’accosto in banchina sul molo di sottoflutto per le sole unità di lunghezza massima pari a 27 metri) e Maiori (l’accosto in banchina alla testata del

molo di sopraflutto per le sole unità di lunghezza massima di 18 metri e, nel tratto di molo compreso tra i metri 95 e 117, solo alle unità di lunghezza massima pari a 23 metri 23.

Per tutti gli Scali Portuali, un intervallo temporale tra accosti di 5 minuti, per ogni partenza ed arrivo, in banchina.

Le nuove disposizioni, in carenza di inderogabili ragioni (tecniche) di sicurezza (del trasporto) marittima, hanno introdotto inammissibili limitazioni restrittive (degli accosti) che incidono, in via diretta, sui titoli autorizzatori preesistenti, precludendo l’accesso alle unità da trasporto passeggeri delle compagnie ricorrenti nei porti di Cetara e Maiori, introducendo peraltro un criterio di turnazione

degli accosti (5 minuti tra arrivo e partenza) che, ove applicato, comporterebbe anche una significativa riduzione dei collegamenti marittimi già autorizzati dalla Regione Campania.

Per le compagnie ricorrenti, gli atti impugnati risultano illegittimi e per questa ragione ne chiedono l’annullamento.

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