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Pannelli solari in area tutelata non è edilizia libera: TAR conferma demolizione di impianto su tetto

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L’installazione di pannelli solari sul tetto di edifici in aree soggette a vincolo paesaggistico non rientra mai nella categoria degli interventi di “edilizia libera” e, pertanto, richiede almeno la comunicazione di inizio lavori e l’autorizzazione paesaggistica prevista dalla normativa vigente. Lo ha stabilito il TAR di Cagliari con la sentenza numero 323 del 2 maggio 2023.

Accolte le ragioni della proprietaria dell’ultimo piano di un condominio (ricadente in area sottoposta a vincolo urbanistico paesaggistico): l’impianto termico solare per la produzione di acqua calda, realizzato da un altro condomino, va eliminato.

Il caso

La proprietaria aveva denunciato l’installazione al Comune, ritenendola abusiva perché realizzata senza alcuna autorizzazione.

Il sopralluogo dei funzionari comunali confermava che “era stato installato un impianto tecnologico solare termico, sulla copertura condominiale al piano settimo dell’edificio di uso esclusivo dell’unità immobiliare –  sita al terzo piano e destinata ad uso residenziale – di sua proprietà”. Dagli accertamenti risultava che le opere sono state «realizzate in assenza di titolo abilitativo e in assenza di autorizzazione paesaggistica». Il Comune aveva quindi ordinato la demolizione e ripristino dei luoghi.

Tra l’altro, l’impianto fotovoltaico impediva il pari uso del tetto comune. La proprietaria, infatti, lamentava di “essere costretta a consentire di far entrare in casa mia persone per eseguire le manutenzioni di un pannello solare installato abusivamente nel lastrico solare condominiale che è sopra la mia casa”. Anche l’assemblea condominiale si era occupata della questione, deliberando la rimozione dell’impianto in quanto “non risultava ritualmente consentito dal Condominio”.

Il ricorso e la decisione

Il condomino che ha realizzato l’impianto ha impugnato l’ordinanza di demolizione davanti al TAR. A suo dire, i pannelli sono stati realizzati legittimamente, trattandosi di interventi di edilizia libera, “ben potendo dunque essere realizzati senza alcun titolo abilitativo”.

Il ricorrente evidenzia poi come l’edificio condominiale si trovi in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di molteplici pannelli solari e fotovoltaici sui tetti degli edifici circostanti. I pannelli in questione, dunque, rappresenterebbero “una modifica di lieve entità sotto il profilo della coerenza urbanistica che caratterizza la zona”.

A tal proposito, cita una sentenza del TAR Lazio (n. 11025 del 2020), per la quale l’installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda può essere eseguite senza alcun titolo abilitativo e senza la D.I.A., “essendo sufficiente l’inoltro all’Amministrazione della comunicazione di avvio dei lavori”.

Il TAR ha però respinto il ricorso. I giudici evidenziano come – diversamente dal caso deciso dal TAR Lazio  – nel caso in esame il ricorrente non ha nemmeno inoltrato la comunicazione di inizio lavori.

Non solo, i giudici ricordano anche che «le disposizioni legislative subordinano espressamente gli interventi menzionati al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”, comprese le norme contenute nel D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

I pannelli in questione  – si legge nella sentenza – posizionati sul solaio piano del palazzo, risultano evidentemente inclinati e nettamente visibili dalle vie circostanti. Di conseguenza, non possono rientrare nell’edilizia libera e necessità dell’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla normativa vigente.

redazione
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