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Bonus Imu 2022 per imprese turistiche e agriturismi: ecco come fare domanda

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Fino al 28 febbraio 2023 le imprese del settore turistico possono fare domanda per ricevere un credito d’imposta del 50% per l’Imu versata a titoli di seconda rata dell’anno 2021. Il contenuto dell’autodichiarazione da presentare per certificare il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del bonus è stato definito dall’Agenzia delle Entrate. Ecco cosa serve sapere

I BENEFICIARI – I potenziali beneficiari del bonus Imu sono le imprese che operano nel settore turistico-ricettivo, quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, quelle del comparto fieristico e congressuale, gli agriturismi, i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici. Gli immobili devono rientrare nella categoria catastale D/2

Per poter usufruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono però risultare anche gestori delle attività esercitate. C’è poi un requisito che riguarda il fatturato: i contribuenti, specifica il Fisco, “devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019

Il credito è valido anche per l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, sempre per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 adibiti ad attività turistico-ricettiva

COME FRUIRE DEL BONUS – Gli interessati dovranno presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello predisposto, per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”

LE TEMPISTICHE – Entro 5 giorni dall’invio della domanda e dell’autodichiarazione, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni

Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022, requisito richiesto per poter accedere ai fondi stanziati. Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

redazione
http://www.quotidianocostiera.it
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