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Permessi Legge 104 e congedi per assistenza a disabili, Inps chiarisce

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Nei giorni scorsi l’Inps ha diffuso alcuni chiarimenti in merito ai permessi della legge 104 e ai congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità. Ha così fatto il punto sulle modifiche apportate dal decreto del 30 giugno scorso che, in attuazione di una Direttiva europea, ha introdotto diverse novità sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

permessi previsti dalle legge 104/92 per i lavoratori dipendenti che assistono familiari disabili, spiega la circolare Inps, potranno essere chiesti da più persone per la stessa persona. Rimane, comunque, il limite dei tre giorni al mese.

L’Inps chiarisce anche le nuove regole per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale: non comporta più la riduzione di ferie, riposi e tredicesima, ma solo degli emolumenti accessori “connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” che potrà comunque prevede solo un trattamento di miglior favore.

Il decreto legislativo n. 105/2022, quindi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi della legge 104: fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – a esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Dal 13 agosto 2022 il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. L’Inps spiega che, allegata alla domanda da parte di ogni richiedente, è necessaria la dichiarazione della persona disabile che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.

Invece non cambia, spiega l’Inps, il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per se stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri a essi alternativi. Nello stesso mese, quindi, è possibile la contemporanea fruizione dei permessi da parte del disabile e da parte dei lavoratori dipendenti che lo assistono.

L’Inps, inoltre, chiarisce che “non è cumulativa” nell’arco del mese la fruizione dei permessi della legge 104, del prolungamento del congedo parentale per figli disabili e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo.

La circolare chiarisce anche che i conviventi di fatto rientrano tra i soggetti prioritari (insieme ai coniugi e chi ha un’unione civile) per il congedo straordinario per l’assistenza a persone disabili. Questo congedo si può chiedere, continuo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari per un periodo non superiore a due anni. Non è retribuito e non dà copertura contributiva né anzianità di servizio.

redazione
http://www.quotidianocostiera.it
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