Il Senato ha approvato il decreto Aiuti bis, testo che ha introdotto anche diverse novità legate al mondo dell’edilizia. La novità arriva con un emendamento alla legge di conversione del Dl Aiuti bis (decreto legge n. 115/2022), che chiarisce un punto da tempo oggetto di interpretazioni divergenti a livello locale circa l’istallazione di vetrate panoramiche. Si tratta di una sorta di “mini condono”, sulle opere già eseguite, per le vetrate panoramiche non autorizzate in passato e che rientrano così nelle opere di “edilizia libera”.
Questo vuol dire che si potranno installare vetrate panoramiche su balconi, terrazzi e sul proprio patio senza chiedere una specifica autorizzazione preventiva. Nell’articolo 33-quater si liberalizza l’istallazione delle vetrate panoramiche amovibili, anche dette VEPA (acronimo che significa, appunto, vetrate panoramiche amovibili). Sono strutture ad alte prestazioni energetiche con funzione di coibentazione, schermatura solare e protezione di ambienti come verande e balconi.
La loro caratteristica è di essere completamente rimovibili: sono solitamente sistemi scorrevoli che consentono l’apertura e la chiusura della vetrata, a seconda delle esigenze e delle stagioni. Servono a mitigare gli effetti del clima, sia in estate che in inverno.
Il Testo unico edilizia
Gli interventi di realizzazione e installazione di queste vetrate, dirette «ad assolvere – spiega l’emendamento – funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche» vengono adesso catalogati in edilizia libera all’interno delle classificazioni del Testo unico edilizia (quindi, all’articolo 6 comma 1 Dpr 380/2001).
Questi interventi possono riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio: quindi, possono andare a proteggere entrambe queste tipologie di elementi.
Le condizioni per i lavori
Ci sono, però, delle condizioni da rispettare. Alcune vengono elencate esplicitamente dall’emendamento. È essenziale che questi elementi «non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile». In altre parole, la chiusura attraverso le vetrate non può servire a creare nuovi spazi abitabili, aumentando superficie destinata a residenza.
Infine, queste strutture devono favorire «una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici» ed avere caratteristiche «tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».
Foto: Belle vetrate scorrevoli