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Scala, Soprintendenza approva PUA poi lo annulla: Tar accoglie ricorso del Comune

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di EMILIANO AMATO

Il Tar ha accolto ricorso del Comune di Scala per l’annullamento dell’atto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e di Avellino col quale aveva annullato in autotutela il parere relativo al PUA (Piano Urbanistico Attuativo) di restauro e risanamento conservativo dei nuclei abitati della città del castagno, precedentemente reso favorevole dalla stessa Soprintendenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (presidente Nicola Durante), ha accolto le tesi difensive dell’avvocato Andrea Di Lieto a rappresentare il comune guidato dal sindaco Luigi Mansi.

I FATTI

Con atto dell’8 ottobre 2021 la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’approvazione del PUA dettando alcune condizioni.

Il Comune di Scala aveva opportunamente adeguato il piano alle prescrizioni, ripubblicandolo all’albo l’11 novembre 2021. Nel corso di approfondimenti istruttori alle istanze pervenute dal Comune di Scala richiamanti l’atto attuativo, gli uffici della Soprintendenza riscontrò elementi non conformi e il 7 ottobre 2022 dispose l’immediata sospensione in autotutela dell’efficacia del parere favorevole.

Tempestivamente il Comune di Scala, il 28 ottobre, ha presentato le proprie osservazioni, ma il Soprintendente, con atto del successivo 22 novembre ha annullato il parere favorevole “sulla scorta di motivazioni esorbitanti e diverse da quelle contenute nell’atto di avvio del procedimento, e in particolare sulla base degli assunti che il PUA non si possa configurare quale pianificazione attuativa, non essendo meramente finalizzata a contenere il potere tecnico-discrezionale nell’ambito della realizzazione di interventi in ogni caso conformi al P.U.T., ma prevedendo modifiche e, di fatto, deroghe alle disposizioni contenute nello stesso richiamandosi a normative di settore non applicabili e che le deroghe al P.U.T. contravvengono al principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su tutti gli attuali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica” si legge dalla sentenza “sicché è stato impedito al Comune ricorrente di partecipare effettivamente al procedimento, contestando punto per punto gli assunti di controparte”.

Inoltre “Si eccepisce la violazione della disciplina dell’annullamento in autotutela, assumendo che, seppur, in tesi, il PUA in parola fosse illegittimo, ma efficace, ciò non impedirebbe certo alla Soprintendenza di vietare l’intervento e il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica mercé l’espressione del parere (vincolante) contrario e deducendo che l’atto non contiene alcuna valutazione degli “interessi dei destinatari e dei controinteressati”.

La causa si è svolta in camera di consiglio il 1° marzo 2023: il Tribunale ha ritenuto che l’atto della Soprintendenza, che ha natura “provvedimentale”, non poteva essere oggetto di annullamento in autotutela. Il ricorso è stato, quindi, accolto.

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