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Naspi anche ai padri che si dimettono, l’Inps cambia le regole

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Hanno diritto alla NASpI, l’indennità di disoccupazione, anche i padri che presentano le dimissioni dopo il congedo di paternità obbligatorio, entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia: riesame per le domande respinte. I dettagli nella circolare INPS numero 32 del 20 marzo 2023.

Congedo obbligatorio

I chiarimenti riguardano la novella apportata dal Dlgs n. 105/2022 con la quale, come noto, il legislatore ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio. Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del provvedimento, ai padri lavoratori dipendenti è riconosciuto un congedo di 10 giorni (interamente retribuito) da fruire tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Si tratta di un congedo aggiuntivo rispetto a quello «alternativo» fruito in sostituzione di quella della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bimbo al padre.

Divieto di licenziamento

Il predetto decreto legislativo ha pure innovato l’articolo 54 del testo unico a tutela della maternità/paternità di cui al Dlgs n. 151/2001 prevedendo che in caso di fruizione del congedo obbligatorio di paternità il padre lavoratore non può essere licenziato sino al compimento del primo anno di vita del bimbo. Siccome il T.U. reca una norma generale (Art. 55) secondo la quale in caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento alla lavoratrice spettano le medesime indennità previste dalla legge in caso di licenziamento (tra cui il diritto alla Naspi) l’Inps precisa, su concorde parere del MdL, che tali indennità si estendono ora anche al padre lavoratore dipendente.

Nello specifico, a partire dalle dimissioni presentate dal 13 agosto 2022, il diritto alla Naspi sorge (in presenza degli altri requisiti normativamente previsti per la prestazione) anche in favore del padre lavoratore dipendente durante il primo anno di vita del bimbo. Nella disciplina previgente, invece, la prestazione spettava al padre lavoratore dipendente solo in caso di fruizione del congedo di paternità «alternativo» (in sostituzione cioè di quello riconosciuto alla madre).

Riesame

L’Istituto spiega che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

redazione
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